CASDIC - LONG TERM CARE

Casdic è la cassa nazionale di assistenza sanitaria per i lavoratori dipendenti del settore del credito. Nata nel 1992, attraverso un accordo tra ABI e organizzazioni sindacali fornisce ai lavoratori bancari iscritti copertura sulle spese mediche non garantite dal Servizio sanitario nazionale e gestisce la Long term care, il fondo che fornisce assistenza ai dipendenti bancari non più autosufficienti.

Lo sapevi che… ti abbiamo assicurato a vita? 

Long Term Care (LTC) termine mutuato dalla lingua anglosassone, sta per indicare cure di lungo periodo; ci si riferisce pertanto a soggetti colpiti da eventi invalidanti tali da generare uno stato di non autosufficenza caratterizzata dall’impossibilità di condurre una vita autonoma.
Long Term Care è una polizza sanitaria per i non autosufficienti, in altre parole “assistenza sanitaria di lungo termine”. Questo tipo di polizza, offerta da pochissime compagnie specializzate, ha la finalità di gestire assicurativamente le condizioni di non autosufficienza, in altre parole quelle situazioni che portano la persona all’impossibilità di prendersi autonomamente cura di se stessa a causa di gravi infortuni o di malattie fortemente invalidanti.

Nessun premio è previsto a carico del Lavoratore.

La contribuzione (definita contrattualmente) è versata esclusivamente dell’azienda.


Forse non tutti sanno che i dipendenti bancari, grazie al CCNL ABI del 2007 ed a partire dal 1° gennaio 2008, godono di una importantissima copertura assicurativa denominata “Long Term Care”, che interviene nei casi di perdita di autosufficienza…

1. LA POLIZZA LTC (LONG TERM CARE)

La Polizza LTC (Long Term Care) o “Assistenza Sanitaria di Lungo Termine”, è un tipo di polizza offerta da poche compagnie assicurative, il cui scopo è quello di gestire assicurativamente le condizioni di non autosufficienza, ovvero quelle situazioni che determinano l’impossibilità per un soggetto di prendersi autonomamente cura di sé stesso, a causa di gravi infortuni o di malattie fortemente invalidanti.

Fin dal CCNL ABI del 2007 (art. 64), l’ABI e le Organizzazioni Sindacali hanno introdotto la copertura assicurativa Long Term Care che:

•             interviene all’insorgere di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo, tali da comportare uno stato di non autosufficienza;

•             è garantita per il tramite della CASDIC (Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito) attraverso un contributo pro-capite annuale a carico delle aziende, pari a €100,00, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.

Nessun premio è quindi previsto a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori. La contribuzione (definita contrattualmente) è versata esclusivamente dalle aziende del settore ABI.

2. CHI È ASSICURATO?

Sono assicurati:

•             tutti i dipendenti in servizio a partire dal 1/1/2008, compresi gli apprendisti ed il personale con contratto a tempo determinato. Questi ultimi hanno diritto alla prestazione qualora la condizione di non autosufficienza si determini in costanza di rapporto di lavoro;

•             tutti i lavoratori dimessi/cessati successivamente al 1/1/2008 per: • diritto a immediato trattamento pensionistico;

* esodo incentivato;

* accesso al Fondo di Solidarietà;

* superamento periodo di conservazione del posto di lavoro e per invalidità permanente (ex art.71 lett. a CCNL 8.12.2007 ed ex art.26 comma 1 alinea 3 CCNL 10.01.2008);

* lavoratori ultra 60enni che rinunciano alla prosecuzione del lavoro (ex art.71 lett. b CCNL 8.12.2007 ed ex art.26 comma 1 alinea 4 CCNL 10.01.2008)

* per giusta causa da parte del lavoratore (ex art.71 lett.f, CCNL 8.12.2007);

•             Dirigenti cessati ai sensi dell’Art.2118 c.c. (ex art.26 comma 1, alinea 1 CCNL 10.1.2008).

IMPORTANTE: Le prestazioni sono a “vita intera”, cioè dal verificarsi dell’evento invalidante fino al decesso dell’assicurato.

3. LE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA

Le prestazioni della LTC sono definite ogni tre anni ed attualmente consistono nel rimborso annuale di un importo massimo pari a €16.800,00 a fronte di spese per prestazioni sanitarie e/o socioassistenziali documentate, sostenute in relazione allo stato di “non autosufficienza” nell’anno di riferimento.

Per il periodo tra la presentazione della domanda e la scadenza del medesimo anno di presentazione, il massimale verrà calcolato in dodicesimi di anno (ad es., se la domanda – successivamente accolta – reca quale data di presentazione il 13/07/2021, il massimale riconosciuto, a fronte di valida documentazione giustificativa delle spese sostenute, sarà pari a €8.400,00, calcolato nel seguente modo: 16.800,00:12 x 6 mesi). A partire dall’anno successivo, e per tutta la durata dello stato di “non autosufficienza”, il massimale sarà invece calcolato sulla base dell’anno solare e dunque pari a € 16.800,00.

4. DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

Si definisce persona “non autosufficiente” quella incapace in modo tendenzialmente permanente (e comunque per un periodo superiore a 90 giorni) di svolgere in tutto od in parte le seguenti “attività elementari della vita quotidiana”: lavarsi (farsi il bagno o la doccia), vestirsi o svestirsi, igiene personale, mobilità, continenza, alimentazione (bere e mangiare).

Ad ogni attività sono assegnati tre gradi di autonomia della persona a seconda della sua capacità nel compierla ed assegnati tre punteggi (0,5,10). Per ogni attività la CASDIC, avvalendosi di una commissione medica, accerta il grado di autonomia del beneficiario ed assegna un punteggio secondo lo schema di valutazione funzionale riportato all’art.17 del Regolamento della Cassa CASDIC.

Viene assegnato lo stato di non autosufficienza se la somma del punteggio raggiunge almeno i 40 punti. Invitiamo tutte e tutti a prendere visione dell’art.17 del Regolamento della Cassa CASDIC che trovate al seguente percorso: https://www.casdic.it/Reserved/Documents.asp?DocumentID=5

5. COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI LTC

L’avente diritto che si trovi in uno stato di “non autosufficienza” (ovvero, in caso di impossibilità, i suoi familiari) deve in fotocopia:

1.           compilare il Modulo di denuncia del sinistro, nel quale si rinviene l’informativa al trattamento dei dati personali (Modello 1);

2.           allegare certificato medico attestante lo stato di “non autosufficienza” (Modello 2);

3.           allegare relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, la documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) utile per la valutazione del quadro clinico (Modello 3).

La documentazione (in fotocopia) dovrà essere inviata secondo una tra le seguenti modalità:

•             tramite accesso diretto alla piattaforma Casdic;

•             tramite e-mail, a ltc@casdic.it (rimanendo inteso che in tale caso l’invio si

•             intenderà correttamente perfezionato solamente a seguito dell’invio da parte di CASDIC all’assistito di un’e-mail di conferma di avvenuta ricezione);tramite raccomandata A.R., a: CASDIC Piazza Grazioli n. 16 00186 Roma (in tale caso la documentazione inviata con raccomandata A.R. può essere utilmente anticipata per e-mail a ltc@casdic.it).

In tutti i casi di invio informatico, ad ogni documento richiesto dovrà corrispondere un distinto file.

6. COME RICHIEDERE I RIMBORSI LTC

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni LTC, i beneficiari dovranno presentare a CASDIC la documentazione comprovante le spese validamente documentate e sostenute per prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali in relazione allo stato di “non autosufficienza” preventivamente accertato.

Tale documentazione (in fotocopia) dovrà essere inviata a scelta dell’assistito:

•             tramite accesso diretto alla piattaforma Casdic; 4

•             tramite e-mail, a rimborsiltc@casdic.it (rimanendo inteso che in tale caso l’invio si intenderà correttamente perfezionato solamente a seguito dell’invio da parte di CASDIC all’assistito di un’e-mail di conferma di avvenuta ricezione);

•             tramite raccomandata A.R., a CASDIC, Piazza Grazioli, n. 16 – 00186 Roma (in tale caso la documentazione inviata con raccomandata A.R. può essere utilmente anticipata per e-mail a rimborsiltc@casdic.it).

In tutti i casi di invio informatico, ad ogni documento di spesa, corredato laddove necessario dei giustificativi che ne dimostrino l’inerenza, dovrà corrispondere un distinto file.

7. VERIFICA ANNUALE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Nel caso venga meno lo stato di “non autosufficienza”, è fatto obbligo al beneficiario di darne immediata comunicazione alla CASDIC. In ogni caso lo stato di “non autosufficienza” è soggetto a verifica e revisione da parte della CASDIC, mediante la compilazione annuale di un Modulo, a onere e cura dell’Assistito, pena la perdita del riconoscimento dello stato di “non autosufficienza”(Modello 4), da inviarsi secondo le scadenze previste dalle linee guida, o tramite accesso diretto alla piattaforma CASDIC o tramite email a ltc@casdic.it .

IMPORTANTISSIMO: La richiesta di erogazione delle prestazioni va inoltrata nel termine massimo di 2 (due) anni dalla manifestazione dello stato di “non autosuffic