CASDIC - LONG TERM CARE
Casdic è la cassa nazionale di assistenza sanitaria per i lavoratori dipendenti del settore del credito. Nata nel 1992, attraverso un accordo tra ABI e organizzazioni sindacali fornisce ai lavoratori bancari iscritti copertura sulle spese mediche non garantite dal Servizio sanitario nazionale e gestisce la Long term care, il fondo che fornisce assistenza ai dipendenti bancari non più autosufficienti.
Lo sapevi che… ti abbiamo assicurato a vita?
Long Term Care (LTC) termine mutuato dalla lingua anglosassone, sta per indicare cure di lungo periodo; ci si riferisce pertanto a soggetti colpiti da eventi invalidanti tali da generare uno stato di non autosufficenza caratterizzata dall’impossibilità di condurre una vita autonoma.
Long Term Care è una polizza sanitaria per i non autosufficienti, in altre parole “assistenza sanitaria di lungo termine”. Questo tipo di polizza, offerta da pochissime compagnie specializzate, ha la finalità di gestire assicurativamente le condizioni di non autosufficienza, in altre parole quelle situazioni che portano la persona all’impossibilità di prendersi autonomamente cura di se stessa a causa di gravi infortuni o di malattie fortemente invalidanti.
Nessun premio è previsto a carico del Lavoratore.
La contribuzione (definita contrattualmente) è versata esclusivamente dell’azienda.
Forse non tutti sanno che i dipendenti bancari, grazie al
CCNL ABI del 2007 ed a partire dal 1° gennaio 2008, godono di una
importantissima copertura assicurativa denominata “Long Term Care”, che
interviene nei casi di perdita di autosufficienza…
1. LA POLIZZA LTC (LONG TERM CARE)
La Polizza LTC (Long Term Care) o “Assistenza Sanitaria di
Lungo Termine”, è un tipo di polizza offerta da poche compagnie assicurative,
il cui scopo è quello di gestire assicurativamente le condizioni di non
autosufficienza, ovvero quelle situazioni che determinano l’impossibilità per
un soggetto di prendersi autonomamente cura di sé stesso, a causa di gravi
infortuni o di malattie fortemente invalidanti.
Fin dal CCNL ABI del 2007 (art. 64), l’ABI e le
Organizzazioni Sindacali hanno introdotto la copertura assicurativa Long Term
Care che:
• interviene
all’insorgere di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo, tali da
comportare uno stato di non autosufficienza;
• è
garantita per il tramite della CASDIC (Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria
per il Personale Dipendente del Settore del Credito) attraverso un contributo
pro-capite annuale a carico delle aziende, pari a €100,00, da versare entro il
mese di gennaio di ogni anno.
Nessun premio è quindi previsto a carico delle Lavoratrici
e dei Lavoratori. La contribuzione (definita contrattualmente) è versata
esclusivamente dalle aziende del settore ABI.
2. CHI È ASSICURATO?
Sono assicurati:
• tutti i
dipendenti in servizio a partire dal 1/1/2008, compresi gli apprendisti ed il
personale con contratto a tempo determinato. Questi ultimi hanno diritto alla
prestazione qualora la condizione di non autosufficienza si determini in
costanza di rapporto di lavoro;
• tutti i
lavoratori dimessi/cessati successivamente al 1/1/2008 per: • diritto a
immediato trattamento pensionistico;
* esodo incentivato;
* accesso al Fondo di Solidarietà;
* superamento periodo di conservazione del posto di lavoro e
per invalidità permanente (ex art.71 lett. a CCNL 8.12.2007 ed ex art.26 comma
1 alinea 3 CCNL 10.01.2008);
* lavoratori ultra 60enni che rinunciano alla prosecuzione
del lavoro (ex art.71 lett. b CCNL 8.12.2007 ed ex art.26 comma 1 alinea 4 CCNL
10.01.2008)
* per giusta causa da parte del lavoratore (ex art.71
lett.f, CCNL 8.12.2007);
• Dirigenti
cessati ai sensi dell’Art.2118 c.c. (ex art.26 comma 1, alinea 1 CCNL
10.1.2008).
IMPORTANTE: Le prestazioni sono a “vita intera”, cioè dal
verificarsi dell’evento invalidante fino al decesso dell’assicurato.
3. LE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA
Le prestazioni della LTC sono definite ogni tre anni ed
attualmente consistono nel rimborso annuale di un importo massimo pari a
€16.800,00 a fronte di spese per prestazioni sanitarie e/o socioassistenziali
documentate, sostenute in relazione allo stato di “non autosufficienza”
nell’anno di riferimento.
Per il periodo tra la presentazione della domanda e la
scadenza del medesimo anno di presentazione, il massimale verrà calcolato in
dodicesimi di anno (ad es., se la domanda – successivamente accolta – reca
quale data di presentazione il 13/07/2021, il massimale riconosciuto, a fronte
di valida documentazione giustificativa delle spese sostenute, sarà pari a
€8.400,00, calcolato nel seguente modo: 16.800,00:12 x 6 mesi). A partire
dall’anno successivo, e per tutta la durata dello stato di “non autosufficienza”,
il massimale sarà invece calcolato sulla base dell’anno solare e dunque pari a
€ 16.800,00.
4. DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
Si definisce persona “non autosufficiente” quella incapace
in modo tendenzialmente permanente (e comunque per un periodo superiore a 90
giorni) di svolgere in tutto od in parte le seguenti “attività elementari
della vita quotidiana”: lavarsi (farsi il bagno o la doccia), vestirsi o
svestirsi, igiene personale, mobilità, continenza, alimentazione (bere e
mangiare).
Ad ogni attività sono assegnati tre gradi di autonomia
della persona a seconda della sua capacità nel compierla ed assegnati tre
punteggi (0,5,10). Per ogni attività la CASDIC, avvalendosi di una commissione
medica, accerta il grado di autonomia del beneficiario ed assegna un punteggio
secondo lo schema di valutazione funzionale riportato all’art.17 del
Regolamento della Cassa CASDIC.
Viene assegnato lo stato di non autosufficienza se la somma
del punteggio raggiunge almeno i 40 punti. Invitiamo tutte e tutti a prendere
visione dell’art.17 del Regolamento della Cassa CASDIC che trovate al seguente
percorso: https://www.casdic.it/Reserved/Documents.asp?DocumentID=5
5. COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI LTC
L’avente diritto che si trovi in uno stato di “non
autosufficienza” (ovvero, in caso di impossibilità, i suoi familiari) deve in
fotocopia:
1. compilare
il Modulo di denuncia del sinistro, nel quale si rinviene l’informativa al
trattamento dei dati personali (Modello 1);
2. allegare
certificato medico attestante lo stato di “non autosufficienza” (Modello 2);
3. allegare
relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, la
documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti
diagnostici) utile per la valutazione del quadro clinico (Modello 3).
La documentazione (in fotocopia) dovrà essere inviata
secondo una tra le seguenti modalità:
• tramite
accesso diretto alla piattaforma Casdic;
• tramite
e-mail, a ltc@casdic.it (rimanendo inteso che in tale caso l’invio si
• intenderà
correttamente perfezionato solamente a seguito dell’invio da parte di CASDIC
all’assistito di un’e-mail di conferma di avvenuta ricezione);tramite
raccomandata A.R., a: CASDIC Piazza Grazioli n. 16 00186 Roma (in tale caso la
documentazione inviata con raccomandata A.R. può essere utilmente anticipata
per e-mail a ltc@casdic.it).
In tutti i casi di invio informatico, ad ogni documento
richiesto dovrà corrispondere un distinto file.
6. COME RICHIEDERE I RIMBORSI LTC
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni LTC, i beneficiari
dovranno presentare a CASDIC la documentazione comprovante le spese validamente
documentate e sostenute per prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali in
relazione allo stato di “non autosufficienza” preventivamente accertato.
Tale documentazione (in fotocopia) dovrà essere inviata a
scelta dell’assistito:
• tramite
accesso diretto alla piattaforma Casdic; 4
• tramite
e-mail, a rimborsiltc@casdic.it (rimanendo inteso che in tale caso l’invio si
intenderà correttamente perfezionato solamente a seguito dell’invio da parte
di CASDIC all’assistito di un’e-mail di conferma di avvenuta ricezione);
• tramite
raccomandata A.R., a CASDIC, Piazza Grazioli, n. 16 – 00186 Roma (in tale caso
la documentazione inviata con raccomandata A.R. può essere utilmente
anticipata per e-mail a rimborsiltc@casdic.it).
In tutti i casi di invio informatico, ad ogni documento di
spesa, corredato laddove necessario dei giustificativi che ne dimostrino
l’inerenza, dovrà corrispondere un distinto file.
7. VERIFICA ANNUALE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Nel caso venga meno lo stato di “non autosufficienza”, è
fatto obbligo al beneficiario di darne immediata comunicazione alla CASDIC. In
ogni caso lo stato di “non autosufficienza” è soggetto a verifica e revisione
da parte della CASDIC, mediante la compilazione annuale di un Modulo, a onere e
cura dell’Assistito, pena la perdita del riconoscimento dello stato di “non
autosufficienza”(Modello 4), da inviarsi secondo le scadenze previste dalle
linee guida, o tramite accesso diretto alla piattaforma CASDIC o tramite email
a ltc@casdic.it .
IMPORTANTISSIMO: La richiesta di erogazione delle
prestazioni va inoltrata nel termine massimo di 2 (due) anni dalla
manifestazione dello stato di “non autosuffic