RC CASSIERI E PROFESSIONALE IN CONVENZIONE
Cara/o collega,
si rinnova anche per il 2024 l’impegno della FABI di Venezia a garantire in esclusiva ai propri associati adeguate e convenienti coperture assicurative.
Le coperture per la responsabilità civile connessa all’attività professionale si articolano come segue:
- RC Ammanchi di Cassa
- RC Professionale
- RC Ammanchi di Cassa + RC Professionale
Per gli iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono state previste soluzioni scaglionate a seconda della data di adesione e più precisamente:
– 12 mesi: adesione 01/01 – 31/12/2024
– 9 mesi: adesione 01/04 – 31/12/2024
– 6 mesi: adesione 01/07 – 31/12/2024
– 3 mesi: adesione 01/10 – 31/12/2024
Per gli iscritti con rapporto di lavoro a tempo determinato (rientrano in questa casistica anche i lavoratori con contratto di somministrazione), la durata del contratto di polizza potrà essere di 6 (sei) o 3 (tre) mesi dall’atto della sua stipula, ma la scadenza non potrà essere dopo il 31/12/2024.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
- Estensione della copertura ai danni non Patrimoniali (cioè danno morale, biologico, esistenziale);
- Danni Patrimoniali derivanti della violazione della normativa Privacy fino ad un massimale di € 150.000,00;
- Retroattività 10 anni (garanzia gratuita);
- Copertura del Sevizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, ecc.;
- Differenze derivanti dal movimento di denaro per il carico/scarico bancomat, bancomat evoluti e cassa self assistita. Questo rischio è coperto anche dalla sola sottoscrizione dalla polizza RC Professionale. Il massimale è di 6.000,00 euro per sinistro e annuo (quello base per la polizza RC Ammanchi di Cassa);
- Copertura della rivalsa da parte del datore di lavoro nei confronti dell’assicurato per danni patrimoniali rivenienti da sanzioni: per tardiva segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “Non trasferibili”, fino ad un massimale di 15.000,00 euro per sinistro ed anno assicurativo;
- Garanzia Postuma 24 mesi;
- Pagamento sinistri R.C. Cassieri: 15 gg dal ricevimento della documentazione completa;
- La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Cosa è utile sapere delle R.C. Professionali…
1. L’articolo 5 della LEGGE 190 del 13 maggio 1985 prevede espressamente che: “Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi”.
2. I CCNL di settore, richiamandosi alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo).
3. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale.
Per la sussistenza di colpa grave si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità, o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, o la temerarietà sperimentale ed ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure del prestatore d’opera. (C. Conti, regione Veneto, sez. Giur., 17 marzo 1998, n. 236/E).
4. Solo il GIUDICE, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1 e 2).
5. LE POLIZZA ASSICURATIVE DEL TIPO R.C. PROFESSIONALE, proprio in ragione della previsione di legge di cui al punto 1, possono operare solo in secondo rischio: ciò significa che il danno patrimoniale deve essere assunto a proprio carico dall’Azienda ove si rilevino gli estremi dell’articolo 5 della Legge 190/85, ovvero quelli più ristretti fissati dai Contratti di Lavoro di settore.
6. LA POLIZZA R.C. PROFESSIONALE della FABI, pone a carico della Compagnia di Assicurazione anche le SPESE LEGALI per un importo fino ad un quarto del massimale assicurato (esempio: massimale R.C. Professionale Euro 129.115,00 = spese legali a carico della Compagnia per massimo euro 32.278,75) relative alla difesa, laddove il lavoratore sia chiamato in giudizio dal proprio datore di lavoro.
Tutto ciò premesso …
Nel caso di richieste aziendali per risarcimento di danni patrimoniali derivanti dalla propria prestazione professionale vi invitiamo a:
- coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che vi riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi.
- pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e formulate per iscritto.
- non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale.
- a non avere timori reverenziali nei confronti del datore di lavoro, respingendo con dignità eventuali richieste, sapendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di garantire la tutela del lavoratore oltre ad una copertura assicurativa, che con altrettanta serietà sarà in grado – laddove ne siano confermati i presupposti – di garantire la copertura prevista dal contratto di polizza.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione